Definizione di malattia professionale. La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. àˆ ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purchà© queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità .
Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto "rischio ambientale").
Malattie professionali tabellate e non tabellate. Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:
• indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura)
• provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle
• denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse ("periodo massimo di indennizzabilità ").
Nell'ambito del cosiddetto "sistema tabellare", il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l'adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia anch'essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità , si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. àˆ questa la cosiddetta "presunzione legale d'origine", superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell'Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto "sistema misto" in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della "presunzione legale d'origine", ma è affiancato dalla possibilità per l'assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Adeguamento delle tabelle. Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell'introdurre un'importante novità , ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità , della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:
• ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
• ha reso pi๠semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione
• ha istituito presso la banca dati dell'Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonch੠per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico
Le prestazioni erogate dall'Inail in caso di malattia professionale.L'Inail indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
Definizione di silicosi e asbestosi. La silicosi e l'asbestosi, malattie gravi e irreversibili dell'apparato respiratorio, sono disciplinate da una normativa ad hoc.Queste malattie devono essere contratte nell'esercizio delle lavorazioni indicate nell'apposita tabella allegato n. 8 al Testo Unico; a differenza di quanto disposto per le altre malattie professionali, non è richiesto che queste patologie siano contratte a causa delle lavorazioni esercitate in quanto si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse.
Nella valutazione del danno si deve tenere conto, oltre che della silicosi o della asbestosi, anche delle altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, pur se non provocate dalle stesse silicosi o asbestosi. Nelle altre malattie professionali, invece, la tutela assicurativa non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.
Non è previsto, per la denuncia, un termine massimo di indennizzabilità dalla data di cessazione dell'attività rischiosa.
La rendita per silicosi o asbestosi può essere revisionata per tutta la vita, non essendo prevista una scadenza ultima come per le altre malattie; è, inoltre, prevista una "rendita di passaggio", come misura prevenzionale contro l'aggravamento della malattia.
Fonte INAIL