Ente Datoriale per la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro

5 nuovi interpelli sulla sicurezza sul lavoro

06/07/2015

Il 25 giugno sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro 5 nuovi interpelli riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro:

- Interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati – dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

- Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività  di una medesima figura professionale dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)

- Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari dalla Federazione Nazionale UGL Sanità 

- Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

- Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività  lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori)

Interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008
Il primo interpello si occupa dell'interpretazione dell'art.65 del Testo Unico sui Locali sotterranei o semisotterranei. Viene richiesto se, come previsto dai commi 2 e 3, quando la commissione di vigilanza ritiene idonei al lavoro dei locali sotterranei e semisotterranei, tali locali possono essere utilizzati per l'intera giornata lavorativa.

Il potere della commissione di vigilanza si concretizza nella possibilità  di dare autorizzazione per l'utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei come luoghi di lavoro, ammesso che sussistano i requisiti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori e ammesso che le lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi. Ciò significa che nell'autorizzazione anche eventuali limitazioni di orario devono essere segnalate e motivate, in funzione nelle esigenze specificate negli stessi commi.

Formazione e valutazione dei rischi
Il secondo interpello riguarda la formazione e la valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività  di una medesima figura professionale, inoltrato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Ad esempio un lavoratore del settore costruzioni stradali che si occupa sia della rifinitura del manto stradale, sia della gestione del traffico durante le operazioni di rifacimento e che è in possesso della formazione specifica di asfaltista (ruolo che include entrambe le mansioni citate) deve ricevere una formazione specifica anche per la rifinitura e la gestione del traffico?

Il Ministero richiama per prima cosa la valutazione dei rischi, cosଠcome viene definita dall'art. 28 del DLgs 81/08. Il datore di lavoro è obbligato a considerare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, rischi che verranno indicati nel DVR, insieme alle mansioni che espongono i lavoratori a rischi particolari e che richiedono altrettanto specifiche capacità  e competenze per essere svolte.

Di conseguenza la formazione dei lavoratori dovrà  prevedere una parte generale e una specifica per i rischi cosଠindividuati. Secondo l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 è il datore di lavoro a stabilire se è sufficiente la formazione minima o se è necessaria quella pi๠specifica. Pertanto la formazione del lavoratore viene ritenuta valida per le singole mansioni solo se i rischi che ne fanno parte sono stati trattati nel corso della formazione.

Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008
Il terzo appello riguarda l'applicazione dell'articolo 96 sul Piano Operativo di Sicurezza anche alle imprese familiari che operano in un cantiere temporaneo o mobile.

In generale per ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro si prende in considerazione l'art. 21 del DLgs 81/08, che definisce le imprese familiari e gli obblighi in materia. Per ciò che riguarda l'art. 96 devono provvedere alla stesura del POS anche se operano in un cantiere temporaneo o mobile. L'unica deroga riguarda i contenuti (previsti dall'allegato XV), dai quali si potranno escludere tutti i punti che non trovano applicazione nelle imprese familiari, come ad esempio il nominativo dell'RSPP o dell'addetto al primo soccorso.

Criteri di qualificazione del docente formatore
Il quarto interpello inoltrato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguarda la qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro. In particolare si chiede se per l'ingegnere che si occupa di sicurezza sul lavoro è possibile diventare formatore in tutte le aree tematiche in virt๠del proprio titolo di studio, integrando eventualmente la propria formazione con corsi di durata minima di 24 ore. I requisiti del formatore per la sicurezza sul lavoro nel corso di RSPP per datore di lavoro, corso per lavoratori e corso per dirigenti e preposti sono identificati nel DM 6 marzo 2013. Tale decreto identifica come prerequisito il possesso del diploma e poi il possesso di almeno uno di 6 requisiti indicati nel decreto. Inoltre sono tre le aree tematiche per cui il formatore deve essere qualificato (normativa/giuridica/organizzativa; rischi tecnici/igienico-sanitari; relazioni/comunicazioni). Premesso ciò ogni docente deve poter dimostrare di possedere almeno uno dei 6 requisiti richiesti per ciascuna area tematica per diventare formatore nei corsi citati (RSPP datore di lavoro, lavoratori e dirigenti e preposti).

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
Il quinto interpelli riguarda il decreto 4 marzo 2013 sulla segnaletica stradale da apporre in caso di attività  lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare si fa riferimento all'art. 2 del decreto 4 marzo 2013, il quale a sua volta si riferisce agli articoli 17, 26, 96 e 100 del DLgs 81/08. La richiesta riguarda la correttezza del riferimento agli articoli del testo unico, poichà© l'art. 100 è l'unico che riguarda un obbligo del coordinatore della sicurezza. La Commissione risponde, che sà¬, il riferimento è corretto. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere redatto dal coordinatore della sicurezza e che deve includere (allegato XV DLgs 81/08) tutti i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, compreso il traffico veicolare.