Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel diritto del lavoro italiano è la figura, eletta o designata, che ha il compito in un'azienda di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La figura venne creata dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e reso obbligatorio col D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
Designazione
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori (o altrimenti può essere scelto un rappresentante territoriale che svolga il compito esternamente per pi๠aziende sul territorio). In caso di aziende o unità produttive che occupano pi๠di 15 lavoratori il RLS viene eletto dai lavoratori in base alle rappresentanze sindacali in azienda. Nel caso di assenza di queste ultime in azienda, il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (articolo18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008 cosଠcome modificato dall'articolo 13, lettera f) del decreto legislativo106/2009).
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