Quando un'azienda esegue dei lavori in una sede diversa da quella indicata nel Documento di Valutazione dei Rischi deve portare con se il DVR?
La domanda nasce perchè in tanti hanno attività per le quali è necessario spostarsi per eseguire i lavori.
L'art 29, comma 4, D.lgs 81/08 e s.m.i.. sancisce che Il documento originale della valutazione di tutti i rischi di cui all'art 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
La violazione dell'articolo innanzi citato prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.600 ai sensi dell'art 55, comma 5, lettera f).