Ente Datoriale per la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro

Approfondimento: Accordi Stato-Regioni sulla formazione per le attrezzature

20/12/2014

L'articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza Stato-Regioni è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità  di riconoscimento ditale abilitazione, i i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità  della formazione. In questo quadro,  si inserisce l'accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60. In base al nuovo accordo viene definito il seguente elenco:

 

 

1) Piattaforme di lavoro mobili elevabili

2) Gru a torre

3) Gru mobile

4) Gru per autocarro

5) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)

6) Trattori agricoli o forestali

7) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli)

8) Pompa per calcestruzzo

 

Il percorso formativo individuato dal nuovo accordo definisce le modalità  per il riconoscimento dell'abilitazione. E' opportuno ricordare che il rilascio del «patentino» non costituisce un percorso sostitutivo o una diversa modalità  di formazione, ma rappresenta un ulteriore obbligo rispetto a quelli di informazione e formazione già  previsti.

Tali concetti sono riassunti nell'Allegato A dell'Accordo dove si legge "La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.lgs. 81/08".

L'Allegato A dell'accordo, è suddiviso in due sezioni, A e B.

La sezione A, recante «Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08)» riporta l'elenco e la definizione (indicante le sotto categorie e i limiti dimensionali) delle attrezzature oggetto di abilitazione.

 

DI SEGUITO ALCUNI PUNTI SALIENTI DELL'ACCORDO STATO REGIONI PER I DETTAGLI SI RIMANDA AL DOCUMENTO IN ALLEGATO: Accordo Stato-Regioni 

 

SOGGETTO FORMATORI

Le Regioni e le Province autonome;

Il Ministero del Lavoro;

L'INAIL;

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature;

Gli ordini o collegi professionali;

Le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici organizzate per la formazione e accreditate (*);

I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditate (*);

I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate (*);

Gli enti bilaterali;

Le scuole edili.

(*) in conformità  al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa.

 

REQUISITI DEI DOCENTI

Per quanto riguarda i requisiti dei docenti viene richiesta per i docenti teorici, esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonchè esperienza, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per quanto attiene l'organizzazione dei corsi l'Accordo stabilisce che deve essere individuato un responsabile del progetto formativo e la presenza dei partecipanti deve essere annotata su un apposito registro.

Alla parte teorica dei corsi possono partecipare un massimo di 24 discenti, mentre per la parte pratica il rapporto istruttore/allievi non può essere inferiore a 1:6.

Le attività  pratiche devono essere effettuate in area idonea, le cui caratteristiche sono definite nell'allegato I, 

L'abilitazione del discente, per ciascuna attrezzatura, deve essere attestata dal soggetto formatore sulla base della frequenza di almeno il 90% del monte orario complessivo ed al superamento delle prove di verifica dell'apprendimento (non computabili nel monte ore).

L'abilitazione cosଠottenuta ha validità  quinquennale ed entro tale periodo il lavoratore dovrà  frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore di cui almeno tre su aspetti pratici. 

Il nuovo accordo entrerà  in vigore dopo 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e quindi il 12 marzo 2013) e la norma transitoria di cui al punto 12, prevede che i "lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo".