Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio, il terzo Decreto sostegni voluto dal governo Draghi, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, connesse all’emergenza da COVID-19, rivede alcune modalità legate al Bonus Edilia e offre spunto all’INL per intensificare i controlli sui cantieri beneficiari di bonus.
L’agevolazione è stata prorogata per il 2022 , ma con tante novità. Una di queste ha introdotto nuovi vincoli che riguardano la scelta tra cessione del credito e sconto in fattura. Ma cosa dice esattamente il Decreto Sostegni Ter e perchè riguarda chi ha richiesto il Superbonus? scopriamolo insieme.
La novità: Credito di imposta cedibile una sola volta
In sostanza si vuole modificare una parte del Decreto Rilancio, in particolare l’articolo 121, quello che definisce la possibilità di usare il Bonus anche come sconto in fattura o cessione del credito. Il beneficiario potrà cedere il credito ad un terzo soggetto, come una banca, ma questi soggetti non potranno a loro volta cederlo. Se, invece, si sceglie lo sconto in fattura, le imprese che recuperano l’importo scontato potranno cederlo ad altri soggetti, ma questi ultimi non potranno cederlo nuovamente. Quindi, in entrambi i casi il credito si può cedere una volta sola. Se si violano le regole, i contratti vengono considerati nulli.
Bonus edili: INL intensifica i controlli
Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso. E’ questo l’oggetto della nota n° 1231 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro con la quale si da il via ad una campagna di controlli massicci nei cantieri legati a lavori per i quali spettano i vari bonus edilizi: bonus facciate, bonus ristrutturazione, eco bonus ecc.
L’attenzione è rivolta ai cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
Sicurezza nei luoghi di lavoro: Attenzione su DVR e POS
Nella nota n° 1231 si legge che, nel richiamare integralmente le indicazioni operative già fornite in materia di salute e sicurezza di cui all’All. 1 del D.Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, DVR e del Piano Operativo di Sicurezza(POS) e la mancata protezione da caduta nel vuoto, l’INL raccomanda, nel corso delle verifiche, di rivolgere particolare attenzione a tali aspetti.