Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione.
Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
A seguito di alcune telefonate pervenuteci in questi giorni, colgo l'occasione per ricordare l'importanza e la necessità di effettuare le opportune comunicazioni agli organismi paritetici prima di organizzare un corso di formazione per i lavoratori (art. 37) e per l'elezione dell' RLS.
Il testo in allegato, pubblicato sulla GU n. 192 DEL 18/08/2012, prende spunto dalla richiesta di alcuni chiarimenti riguardanti l'accordo del 21 dicembre 2011 che disciplina i contenuti, lo svolgimento e le modalità di erogazione della formazione sui luoghi di lavoro.
Il "Testo Unico" per la salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo degli organismi paritetici a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di "associazioni di datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente pi๠rappresentative sul piano nazionale" (art. 2, comma 1, lettera ee, d. lgs. 81/08) e che operino nel settore e nel territorio di competenza. Ne discende che il datore di lavoro che richieda la "collaborazione" di tali organismi per l'effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell'impresa posseggano tali caratteristiche.
Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.
La norma non impone al datore di lavoro di effettuare necessariamente la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce a loro, attraverso proprie proposte al riguardo.
Si sottolinea inoltre che tale richiesta opera unicamente in relazione alla presenza di tali organizzazioni sul territorio, e che le stesse operino rappresentativamente sia nel territorio che nel settore di appartenenza.
Rispetto a tale previsione, per "territorio di riferimento" possiamo intendere la provincia, contesto nel quale operano usualmente gli organismi paritetici. Nel caso il sistema di pariteticità non preveda un'articolazione a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, si potrà collaborare a tale livello. Qualora non ci fosse nessuna rappresentatività neppure sul territorio regionale si potrà provvedere a livello nazionale.
Ad ogni modo sarà necessario effettuare la dovuta comunicazione agli organismi, a qualunque livello essi operino, ed attendere una loro eventuale risposta, della quale poi tener conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che bisogna effettuare la formazione necessariamente con detto organismo qualora la loro risposta comprenda una proposta di svolgimento presso le loro sedi di attività .
Si precisa inoltre che nel caso l'organismo paritetico dettasse delle indicazioni circa lo svolgimento della formazione, non è obbligatorio eseguire le stesse.