Ente Datoriale per la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro

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RSPP/ASPP

La figura del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) è centrale in azienda e per questo il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro pone grande attenzione agli aspetti correlati a questa figura, a partire dalla nomina fino ad arrivare ai requisiti che deve possedere chi vuole ricoprire questo ruolo. La normativa è chiara in merito a questi aspetti. Il Decreto legislativo 81/08 predispone che: l’RSPP deve essere nominato esclusivamente dal datore di lavoro, in base all’articolo 17; la persona che andrà a ricoprire il ruolo di RSPP deve avere alcuni requisiti, stabiliti dall’articolo 32; se il datore di lavoro volesse ricoprire il ruolo di RSPP, dovrà rispettare quanto stabilito dall’articolo 34. Per quanto riguarda i requisiti che sono alla base per la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione è utile fornire un elenco chiaro delle caratteristiche che deve avere il soggetto per essere nominato: possedere la licenza media superiore come titolo di studio minimo, quindi il diploma; dimostrare di avere l’attestato di partecipazione ai corsi di formazione specifici per RSPP; partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento quinquennali; nel caso di istituti scolastici, l’RSPP deve essere nominato esclusivamente all’interno dell’istituto scolastico tra il personale dotato di competenze in materia di sicurezza sul lavoro. In mancanza di questi requisiti non sarà possibile diventare RSPP

FORMATORE

I criteri per la qualificazione del docente-formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro sono definiti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 titolato “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro". Si tratta di un prerequisito e di una serie di requisiti specifici. Si considera quindi qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei 6 criteri indicati dal decreto. Il primo prerequisito è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, Non è richiesto ai datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione ai loro lavoratori e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto. Per scaricare e visionare il decreto del 6 Marzo 2013 CLICCA QUI'

CSP/CSE

Le mansioni del Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri cambiano in base alla fase dei lavori in cui egli svolge il suo lavoro, dando vita così anche ad una vera e propria differenziazione tra: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione o CSP; Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o CSE. Il CSP viene nominato dal RUP ed ha l'incarico di effettuare una valutazione durante la fase di progettazione, assicurandosi che vi siano i requisiti tali da poter procedere con lo svolgimento dei lavori secondo quanto stabilito dalle norme di sicurezza. Tra i suoi compiti rientra: Redigere il PSC; Predisporre il Fascicolo Tecnico; Verificare la conformità di autorizzazioni e documenti (Durc, Valutazione ambientale ecc); Vista la natura tecnica delle sue mansioni e le responsabilità derivanti da esse, la normativa stabilisce vi siano dei requisiti specifici per diventare coordinatore per la sicurezza, individuabili in: Titoli di studio; Esperienza lavorativa comprovata; Formazione specifica e aggiornata periodicamente. Quali sono i Titoli di Studio necessari? Laurea magistrale nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74; Laurea specialistica nelle classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S + attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa rilasciata da datori di lavoro o committenti; Laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L 23, di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007; Laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4 + attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni, rilasciato da datori di lavoro o committenti; Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico + attestazione dell'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni; Oltre ad uno dei titoli riportati sopra, l’altro requisito fondamentale è l’attestato di frequenza al corso di formazione specifico della durata complessiva di 120 ore come stabilito dalla legge.